sabato, 22 agosto 2009
nel centro-destra ci sono centinaia di migliaia di uomini e di donne che scelgono Berlusconi perché delusi dalle altre opzioni (per esempio i molti operai che votano Lega). si tratta di un elettorato composito che, come quello del centro-sinistra, va... spinto a ragionare. CON LA RAGIONE ( CHE NON E' DI NESSUN COLORE POLITICO) POSSIAMO AVERE UNA VERA DEMOCRAZIA E MANDARE A CASA TANTI PARASSITIVisualizza altro
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lunedì, 17 agosto 2009
Dettagli sul nuovo decreto 78/2009 del 1° luglio .L'articolo 2, comma 3 del decreto 78/2009 del 1° luglio, prevede effettivamente che l'operazione debba concludersi in 30 giorni, altrimenti la banca surrogata dovrà pagare al cliente una penale pari all'1% del valore del mutuo (con l'espressione si dovrebbe intendere il debito residuo al momento della surroga e non la somma originariamente presa a prestito) per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Se il protrarsi dell'operazione è dovuto alla banca surrogante, l'istituto surrogato si potrà poi rivalere. Il problema è che la disposizione non è operativa, ma lo diventerà solo dopo la pubblicazione della legge di conversione (comma 4 dello stesso articolo), il che non solo costituisce una contraddizione in termini (si fa un decreto legge perché ci sono requisiti di urgenza), ma lascia anche spazio a qualche dubbio e a ulteriori lungaggini perché non è detto che il testo convertito sia uguale a quello originario. Dato che ci sono 60 giorni di tempo per convertire il decreto, la norma potrebbe diventare operativa a fine agosto. L'intervento normativo appare opportuno, perché nonostante il sistema abbia messo a punto una procedura di colloquio interbancario volta a sveltire i tempi, le resistenze e le lungaggini da parte delle banche costrette a subire la surroga sono ancora all'ordine del giorno. In particolare, appare spuntarsi un'arma spesso usata da chi vuole tirare in lungo: evitare di mandare un procuratore dal notaio per dare quietanza all'atto di surroga. L'operazione in questo caso, come spiega il presidente dei notai di Bergamo Pier Luigi Fausti, è del tutto regolare, ma si allungano i tempi per la trascrizione perché la quietanza viene fornita successivamente. Con le nuove norme, ammesso che vengano convertite senza modifiche, le banche surrogate dovranno comunque dare quietanza entro trenta giorni. 
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lunedì, 17 agosto 2009

a nuova rivalutazione degli immobili prevista dal decreto legge anti-crisi n. 185/2008 consente un rapido calcolo di convenienza attraverso  il piano di ammortamento ante e post rivalutazione (gestendo il doppio binario imposto dal differimento degli effetti fiscali della rivalutazione) e sintetizza la convenienza fiscale della rivalutazione in termini di:
  • maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili;
  • riduzione della plusvalenza di cessione del bene.
Inoltre il programma evidenzia:
  • i benefici della rivalutazione ai fini di Basilea 2;
  • le scritture contabili della rivalutazione;
  • il beneficio fiscale derivante dall’affrancamento della riserva di rivalutazione iscritta a patrimonio.
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sabato, 09 maggio 2009

L’art. 111, comma 2, della Costituzione testualmente dispone: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Oggi non può dirsi che tale postulato costituzionale sia rispettato nel processo tributario, dove, per legge (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992), i componenti delle Commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (cioè una delle parti in causa), previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo l’ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2 del succitato articolo.

Terzietà del giudice significa, soprattutto, apparenza all’esterno di totale indipendenza rispetto alle parti contendenti (contribuenti e fisco), in modo da non far sorgere alcun minimo sospetto che l’organizzazione e la gestione del processo tributario possano compromettere o pregiudicare il diritto di difesa di una delle parti, con assurde ed illegittime limitazioni (come il divieto della testimonianza).

Ma, oltre all’aspetto squisitamente procedurale, terzietà del giudice significa anche rispetto e riconoscimento economico per una funzione delicata e difficile, quale è quella del giudice tributario, che deve interessarsi di una normativa vasta e complessa, spesso modificata ed integrata dal legislatore, persino con effetti retroattivi o con interpretazioni autentiche, peraltro con un linguaggio criptico, che rinvia ad altre disposizioni di legge.

Oggi, secondo me, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non gratifica sufficientemente i giudici tributari dal punto di vista economico, tanto è vero che:

  • le ordinanze di sospensione non vengono assolutamente pagate;
  • le attività istruttorie non vengono assolutamente pagate;
  • infine, al giudice relatore viene corrisposto un compenso netto di € 25, peraltro pagato dopo mesi dal deposito della sentenza, senza interessi, come evidenziato dal seguente prospetto.
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sabato, 09 maggio 2009

I limiti della giurisdizione tributaria

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 6315 del 16 Marzo 2009, hanno fissato i limiti della giurisdizione tributaria, stabilendo che gli accessi, le ispezioni e le verifiche del Fisco possono essere oggetto di contestazione di fronte alle Commissioni tributarie, ma solamente dopo che è stato notificato l’avviso di accertamento.
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sabato, 09 maggio 2009

I limiti della giurisdizione tributaria

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 6315 del 16 Marzo 2009, hanno fissato i limiti della giurisdizione tributaria, stabilendo che gli accessi, le ispezioni e le verifiche del Fisco possono essere oggetto di contestazione di fronte alle Commissioni tributarie, ma solamente dopo che è stato notificato l’avviso di accertamento.
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sabato, 09 maggio 2009

Irregolarità del contribuente sanate dalla costituzione in giudizio del Fisco

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5508 del 6 Marzo 2009, ha affermato che, nel processo tributario, la nullità della notificazione del ricorso introduttivo viene sanata, con efficacia retroattiva, dalla costituzione dell’Amministrazione Finanziaria, anche se eseguita allo scopo di far rilevare al giudice l’errore commesso dal contribuente.

Il diniego di autotutela del Fisco impugnabile innanzi al giudice tributario

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 9669 del 23 Aprile 2009, hanno stabilito che il diniego di autotutela del Fisco può essere impugnato anche se gli atti sono divenuti definitivi, ma a condizione che il contribuente si limiti a contestare la legittimità del rifiuto e non la fondatezza della pretesa tributaria. La Cassazione ha specificato, inoltre, che il diniego del Fisco può essere impugnato innanzi al giudice tributario.
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sabato, 18 aprile 2009
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domenica, 12 aprile 2009

auguri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

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sabato, 11 aprile 2009
Ampliamento fino al 20% dei fabbricati residenziali e non, demolizione degli edifici costruiti prima del 1989 con un premio di cubatura che, se legato al risparmio energetico, può arrivare al 35%. Nessun aumento di volume per i fabbricati abusivi o costruiti su aree inedificabili. Arrivano anche sconti fiscali sugli oneri di costruzione: una riduzione del contributo del 20% in caso di ampliamento dell'edificio, che sale al 60% se si tratta della prima casa del richiedente. Sono queste le misure del «Piano casa» che il governo punta a rendere subito operative con un decreto. La bozza del provvedimento, secondo le anticipazioni, è composta da 6 articoli e ha come principale obiettivo quello di aiutare il settore edilizio ad uscire dalla morsa della crisi.
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